Libertà di panorama in Italia: cosa si può fotografare e pubblicare
In Italia non esiste una norma generale sulla libertà di panorama come in Germania o nel Regno Unito: la legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) non contiene un’eccezione esplicita per le opere esposte stabilmente in luoghi pubblici. Per chi fa informazione contano quindi tre regole: le opere protette possono essere riprodotte per la cronaca nei limiti dello scopo informativo (art. 65), i beni culturali pubblici si fotografano liberamente per usi non lucrativi (art. 108 Codice dei beni culturali) e per usi commerciali servono autorizzazioni.
Questa guida spiega il quadro giuridico in parole semplici, con casi pratici per giornalisti, fotografi, blogger e creator: edifici, monumenti, opere d’arte contemporanea, murales, piazze e interni.
In sintesi
- Norma generale: assente nella legge 633/1941
- Cronaca: riproduzione di opere consentita nei limiti dello scopo informativo (art. 65, c. 2)
- Beni culturali pubblici: foto libere per usi non lucrativi (art. 108, c. 3 e 3-bis)
- Opere protette: autore vivente o scomparso da meno di 70 anni: cautela
- Uso commerciale: serve autorizzazione, spesso canone
