Diritto all’immagine: quando si possono pubblicare foto di persone

In Italia il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (art. 96 legge 633/1941). Il consenso non serve quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico della persona, da fini di giustizia, scientifici, didattici o culturali, o da fatti di interesse pubblico o avvenuti in pubblico (art. 97) – ma mai se lede onore, reputazione o decoro.

Per chi fa informazione con foto e video è una delle regole più importanti. Qui spieghiamo cosa prevede la legge, come si combina con le regole deontologiche sulla privacy e come comportarsi nei casi più frequenti. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale.

Casi pratici

In sintesi

  • Regola: consenso per il ritratto (art. 96)
  • Eccezioni: notorietà, interesse pubblico, fatti in pubblico (art. 97)
  • Limite: onore, reputazione, decoro
  • Privacy: regole deontologiche per chiunque informi
  • Minori: massima cautela

Cosa dice la legge sul diritto d’autore

Articolo 96

«Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa», salvo le eccezioni previste dalla legge. Per ritratto si intende l’immagine che rende riconoscibile una persona, non solo il primo piano in posa.

Articolo 97

Il consenso non è necessario quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il secondo comma vieta però l’esposizione o la messa in commercio che rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona.

Privacy e regole deontologiche

Il Codice privacy

Il Codice privacy consente il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche anche senza consenso, nel rispetto delle regole deontologiche e del limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137). Le regole valgono anche per chi pubblica in modo occasionale articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 136).

Le regole deontologiche

Le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel 2019, si applicano a professionisti, pubblicisti, praticanti e a chiunque, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. Le sanzioni disciplinari riguardano solo gli iscritti all’albo, ma le regole valgono per tutti.

Privacy e giornalismo

Casi pratici

SituazioneIndicazione generale
Personaggio pubblico durante un evento pubblicoDi norma pubblicabile per finalità informative, senza ledere decoro e reputazione
Folla a una manifestazioneImmagine collegata a un fatto in pubblico; attenzione ai primi piani di persone non note
Persona non nota in strada, in primo pianoServe cautela; per usi commerciali di norma serve il consenso
Vittime, feriti, persone fermateSolo se essenziale alla notizia e mai lesivo della dignità
MinoriMassima cautela: in genere evitare di renderli riconoscibili
Uso pubblicitario o commercialeServe il consenso, anche per persone note

Indicazioni generali, non consulenza legale. Ogni caso va valutato nel suo contesto.

Liberatorie e consenso: come gestirli

Quando chiedere una liberatoria

Per ritratti posati, servizi su persone non note, immagini destinate anche a usi diversi dall’informazione (libri, mostre, pubblicità) è buona pratica raccogliere un consenso scritto. Indica chi è ritratto, dove e quando, per quali usi e per quanto tempo.

Agli eventi

Alcuni artisti e organizzatori chiedono ai fotografi accreditati di firmare liberatorie che limitano l’uso delle immagini. Leggile con attenzione: accettandole ti impegni a quelle condizioni. Vedi eventi e concerti.

Persone, luoghi e beni culturali

Il diritto all’immagine riguarda le persone. Per luoghi e opere valgono altre regole: per i beni culturali pubblici l’articolo 108 del Codice dei beni culturali consente la riproduzione senza scopo di lucro per libera manifestazione del pensiero, senza contatto con il bene, senza fonti di luce e, nei luoghi della cultura, senza treppiedi; per usi commerciali può servire un’autorizzazione. Approfondimento: fotografare beni culturali.

Checklist prima di pubblicare una foto

  • La persona è riconoscibile? Se sì, rientra in un’eccezione dell’art. 97?
  • L’immagine è essenziale per raccontare il fatto?
  • Può ledere onore, reputazione o decoro?
  • Ci sono minori o persone vulnerabili?
  • L’uso è informativo o anche commerciale?
  • La didascalia è corretta e non suggerisce fatti non veri?

Situazioni particolari

Alcuni casi richiedono più attenzione della regola generale.

Persone arrestate

Il codice di procedura penale vieta di pubblicare l’immagine di una persona privata della libertà mentre è in manette o sottoposta ad altri mezzi di coercizione fisica, salvo il suo consenso (art. 114, comma 6-bis, c.p.p.). Valutate sempre inquadrature che non mostrino questi dettagli.

Minori

Per i minori la tutela è massima: le regole deontologiche e la Carta di Treviso chiedono di non renderli identificabili quando sono coinvolti in fatti di cronaca. In caso di dubbio, sfocate il volto e omettete dettagli che permettano di riconoscerli.

Personaggi pubblici

La notorietà giustifica la pubblicazione delle immagini legate al ruolo pubblico, non quella di ogni momento della vita privata. Una foto rubata in casa o in situazioni intime resta problematica anche per una persona famosa.

Foto prese dai social e dal web

Trovare un’immagine online non significa poterla pubblicare liberamente.

Due diritti diversi

Su una foto pubblicata sui social esistono il diritto dell’autore e quello della persona ritratta. Il fatto che il profilo sia pubblico non equivale a una licenza per la pubblicazione su una testata.

Chiedere e citare

Quando possibile chiedete l’autorizzazione all’autore, indicate il credito e conservate la risposta. Per le notizie di forte interesse pubblico valutate con la redazione se e come usare l’immagine.

Incorporare o scaricare

Incorporare un post tramite gli strumenti della piattaforma è diverso dallo scaricare e ripubblicare il file. In entrambi i casi restano valide le regole su privacy, minori e dignità delle persone.

Se qualcuno chiede di togliere una foto

Le richieste di rimozione vanno prese sul serio e gestite con metodo.

Ascoltare e documentare

Chiedete per iscritto quale immagine è contestata e perché. Annotate data, contesto e base della pubblicazione: vi servirà per valutare la richiesta con la redazione.

Valutare l’interesse pubblico

Se la foto non è più essenziale per l’informazione, o espone la persona in modo sproporzionato, la soluzione più corretta è spesso sfocare, sostituire o rimuovere.

Chiedere supporto

Per contestazioni formali, diffide o richieste del Garante coinvolgete il direttore responsabile e, se necessario, un legale. Non cancellate in fretta materiali che potrebbero servire come prova.

Eventi pubblici e spazi privati

Il luogo in cui scattate cambia le regole del gioco.

Luoghi pubblici e manifestazioni

Nelle strade, nelle piazze e durante eventi pubblici le persone possono essere riprese come parte della scena, soprattutto se il fatto è di interesse pubblico. Fate attenzione ai primi piani di singoli partecipanti, che richiedono una valutazione più attenta.

Spazi privati aperti al pubblico

In negozi, stadi, teatri e centri commerciali valgono anche le regole del gestore, che può vietare le riprese. Per lavorare in questi luoghi chiedete un permesso o un accredito e rispettate le indicazioni ricevute.

Domande frequenti

Solo nei casi previsti dall’art. 97 della legge 633/1941: notorietà o ufficio pubblico, fini di giustizia, scientifici, didattici o culturali, fatti di interesse pubblico o avvenuti in pubblico. Mai se l’immagine lede onore o decoro.

Per finalità informative di norma sì, ma non in modo lesivo della dignità e non per usi pubblicitari senza consenso.

Sì, l’immagine è collegata a un fatto in pubblico. Con i primi piani di persone non note serve più cautela.

Sì: le regole deontologiche valgono per chiunque eserciti attività pubblicistica, anche occasionalmente.

Con la massima cautela: in genere conviene non renderli riconoscibili, salvo casi eccezionali di interesse pubblico.

È buona pratica raccoglierla per iscritto, indicando usi e durata.

Solo con molta cautela. La foto è protetta dal diritto d’autore e riguarda la privacy della persona: senza autorizzazione è giustificabile solo in casi di reale interesse pubblico e sempre nel rispetto dell’essenzialità.

Sì. Le norme sul ritratto, sulla privacy e sui minori valgono per foto e video, compresi i contenuti pubblicati sui social da testate, blogger e creator.

In linea generale le persone che esercitano una funzione pubblica in luogo pubblico possono essere riprese nell’esercizio di quella funzione, ma valgono sempre le regole su dignità ed essenzialità. Non ostacolate le operazioni e rispettate eventuali disposizioni di sicurezza.

Approfondimenti

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