Diritto all’immagine: quando si possono pubblicare foto di persone
In Italia il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (art. 96 legge 633/1941). Il consenso non serve quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico della persona, da fini di giustizia, scientifici, didattici o culturali, o da fatti di interesse pubblico o avvenuti in pubblico (art. 97) – ma mai se lede onore, reputazione o decoro.
Per chi fa informazione con foto e video è una delle regole più importanti. Qui spieghiamo cosa prevede la legge, come si combina con le regole deontologiche sulla privacy e come comportarsi nei casi più frequenti. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale.
In sintesi
- Regola: consenso per il ritratto (art. 96)
- Eccezioni: notorietà, interesse pubblico, fatti in pubblico (art. 97)
- Limite: onore, reputazione, decoro
- Privacy: regole deontologiche per chiunque informi
- Minori: massima cautela
